Posta elettronica certificata: cosa cambia con la legge di bilancio 2025?
A partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo PEC personale – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società, siano esse società di persone o di capitali.
La norma, contenuta nell’articolo 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025, modifica l’art. 5 co. 1 del DL 18 ottobre 2012 n. 179 aggiungendo la seguente frase:
“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
Ambiti di applicazione della norma
La norma si applica indistintamente a tutte le società costituite in forma societaria, incluse:
Società di persone (società semplici, Snc e Sas);
Società di capitali (SpA, Sapa, Srl, Srls).
In sintesi, l’obbligo è previsto per:
amministratori di società privi di PEC: dovranno attivare una PEC personale e registrarla ufficialmente;
nuove società: per le imprese costituite dal 2025 in poi, l’indirizzo PEC di ogni amministratore dovrà essere indicato sin dalla registrazione al Registro delle Imprese;
organi collegiali: ogni membro di Consigli di amministrazione o analoghi organi gestionali dovrà possedere un domicilio digitale individuale.