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Sicurezza sul lavoro - focus sulle aziende agricole


Tra gli enti pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro nelle aziende vi è, oltre allo SPRESAL (Servizio di Prevenzione Salute e Sicurezza del Lavoro delle ASL) anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


È in atto un piano di controllo capillare nelle aziende, soprattutto operanti nel settore edilizio ed agricolo, svolto dal nuovo personale assunto dall’Ispettorato d’area metropolitana di Torino e Aosta.


La normativa di riferimento è contenuta del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Si riporta una sintesi sulla documentazione e sui requisiti che deve possedere l’azienda agricola.


 

DVR: il documento di valutazione dei rischi comprende una relazione su tutti i rischi rilevati e valutati in azienda. Sono obbligati a redigerlo tutte le aziende che assumono personale a tempo pieno, a tempo determinato, stagisti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative o tirocinanti.
Le ditte individuali o le imprese familiari sono soggette alle disposizioni dell’articolo 21 del D. Lgs 81/08; rimangono escluse dalla valutazione dei rischi ma devono utilizzare attrezzature di lavoro e impianti di servizio a norma e utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale
Nel documento di valutazione vanno riportate, per ogni pericolo riscontrato, le misure di prevenzione e di protezione che mette in atto il datore di lavoro al fine di contenere l’esposizione dei lavoratori ai relativi rischi.
La normativa prevede un metodo di valutazione specifico per alcuni di essi: rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, videoterminale, incendio, esplosione, amianto, maternità, differenza di genere, età e provenienza, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche, stress lavoro correlato. In questo caso occorre una valutazione specifica per singolo rischio.


 

LUOGO DI LAVORO: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro devo possedere il certificato di idoneità igienico- sanitaria, la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico, la denuncia e la verifica periodica dell’impianto di messa a terra, la Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico e dell’impianto di distribuzione del gas. Le vie di uscita e di esodo e la collocazione dei presidi antincendio devono essere evidenziati con apposita cartellonistica.


 

ATTREZZATURE E MACCHINE: dal 21 settembre 1996, cioè dall’emanazione del DPR 459/96 di recepimento della “Direttiva Macchine”, le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in
servizio per la prima volta devono essere costruite tenendo conto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Inoltre per ogni macchina è previsto:
• marcatura "CE" con una targhetta leggibile ed indelebile posta sulla macchina stessa e che riporta:
  - nome ed indirizzo del fabbricante;
  - marcatura CE (escluso le trattrici);
  - n.° matricola, tipo, n.° di serie;
  - anno di costruzione.
• dichiarazione di conformità;
• libretto di istruzione all'uso e manutenzione;
• registro delle manutenzioni con annotazione degli interventi manutentivi previsti dal manuale uso e manutenzione della macchina;
• Segnaletica/pittogrammi di sicurezza.


Per ogni macchina o impianto utilizzati dal lavoratore occorre formarlo all’utilizzo in sicurezza e verificarne la comprensione. Si può utilizzare o consultare per questa attività il libretto uso e manutenzione.


L’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che per l’utilizzo di determinate attrezzature, individuate in sede di accordo Stato Regioni, sia richieda una specifica abilitazione (patentino). Tali macchine sono riportate nell’allegato VII del decreto dove troviamo, di interesse per il settore agricolo e le attività connesse: le trattrici, gru su autocarro, carrello elevatore (muletto), PLE, escavatori, carrelli semoventi a braccio telescopico.


 

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI: l’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 ha introdotto al datore di lavoro l’obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ed ha classificato le attività agricole in categoria a rischio medio. I corsi da svolgere sono i seguenti:


Per i datori di lavori che svolgono il ruolo di RSPP: 32 ore di corso con aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni


Per i dipendenti delle aziende agricole corso di 4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica per attività a rischio medio. Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Occorre poi la formazione specifica delle altre figure del Servizio di Prevenzione e Protezione precisamente:
 

Addetto al primo soccorso: 12 ore di formazione con aggiornamento ogni tre anni di 6 ore
 

Addetto antincendio e alle emergenze: corso di formazione per attività a rischio medio di 8 ore con aggiornamento di 5 ore ogni 3 anni.


 

SORVEGLIANZA SANITARIA: dalla valutazione dei rischi risulta spesso che le mansioni previste nel settore agricolo espongono i lavoratori a rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, necessaria per prevenire l’insorgere di malattie professionali.
Occorre pertanto nominare un Medico del Lavoro che entrerà a far parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda. Successivamente alla visita medica egli rilascerà il giudizio di idoneità alla mansione (o non idoneità temporanea o inidoneità permanente) attribuita al lavoratore. Nel protocollo sanitario sono riportati i rischi per i quali l’esposizione del lavoratore necessita di sorveglianza.
Dalle valutazioni effettuate nel settore agricolo spesso emerge la necessità della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a: movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti agli arti superiori, rischio chimico (utilizzo di prodotti fitosanitari, di agenti chimici per detergere o disinfettare le attrezzature o i luoghi di lavoro), esposizione a polveri, esposizione a vibrazioni al sistema mano braccio (utilizzo di motoseghe, decespugliatori, tagliasiepe ecc..), esposizione a vibrazioni al corpo intero (utilizzo di trattrici, macchine semoventi ecc..), microclima ( esposizione al caldo, al freddo, ambienti umidi), rumore.

 


PATENTE A PUNTI
Dal 1° ottobre 2024 è attivo il nuovo Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, ossia la c.d. Patente a punti. Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in cantieri, temporanei e mobili, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, dovranno quindi richiedere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il rilascio della patente digitale entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024.
Questo adempimento riguarda le aziende agricole che svolgono attività connesse in cantieri temporanei o mobili.
La Patente a crediti può essere richiesta, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato, all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante l’apposito portale con accesso SPID o CIE, da poco operativo.
Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla CCIAA;
• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
• possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla
normativa vigente;
• possesso della Certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, in fase di prima applicazione e, comunque, fino al 31 ottobre 2024, è possibile inviare una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il facsimile allegato alla Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 

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