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Extra-profitti energia e contenziosi: in arrivo la sentenza della Corte di Giustizia UE


ll D.L. 4/2022 ha introdotto un meccanismo di compensazione sui profitti extra generati dall’aumento del prezzo dell’energia. Il GSE ha richiesto i conguagli ai produttori, scatenando contenziosi fino alla Corte di Giustizia UE. Molte imprese hanno sospeso i pagamenti, in attesa della sentenza che chiarirà la liceità della norma. Se il giudizio sarà sfavorevole ai produttori, il GSE potrebbe trattenere gli importi dovuti.
Con il D.L. 4 del 2022 sono state previste delle misure per il contenimento dei costi energetici al fine di sostenere i maggiori costi per imprese e famiglie. Tra queste misure, alcune introducevano dei meccanismi al fine di recuperare i maggiori proventi derivanti dall’aumento del costo dell’energia in capo ai produttori.
In particolare, l’articolo 15-bis del D.L. 4/2022 ha disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dovesse essere applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
• impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
• impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
La disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
• non siano collegati all’andamento dei prezzi di mercato spot dell’energia;
• non siano stipulati ad un prezzo medio superiore del 10% rispetto ai valori indicati all’Allegato 1-bis dello stesso D.L. n. 4/2022.
L’art. 11 del D.L. n. 115/2022, in relazione ai soli contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ha prorogato fino al 30 giugno 2023, il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, riguardante gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La norma sugli extra-profitti fin da subito ha suscitato dubbi sulla sua liceità: ne sono scaturiti ricorsi al TAR, fino ad arrivare alla Corte di Giustizia UE (vedi anche le nostre circolari: n. 655/2022, 415/2023, 533/2023).
Molti produttori, in attesa degli esiti del contenzioso, hanno sospeso il pagamento delle fatture emesse dal GSE. Altri hanno deciso di pagare gli importi richiesti comunicando al GSE che, qualora il contenzioso avviato avesse stabilito l’illiceità degli stessi, avrebbero dovuto ricevere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte.
Ora in base alle conclusioni comunicate dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, parrebbe emergere l’intenzione di non considerare la norma sugli extra-profitti incompatibile con il diritto UE.
Comunque, occorrerà attendere la sentenza della CGUE che dovrebbe chiarire definitivamente la questione.
Qualora l’esito fosse avverso alle imprese produttrici, il GSE potrebbe trattenere gli importi dovuti dai corrispettivi che lo stesso deve rifondere alle imprese per l’energia prodotta e immessa in rete.
In molti casi, il recupero delle somme potrà determinare squilibri di liquidità in quanto le imprese hanno già utilizzato i proventi percepiti. In particolare, il problema potrebbe interessare le imprese agricole che, in questi ultimi anni, hanno subito sia andamenti sfavorevoli del mercato che avversità e calamità straordinarie di varia natura (alluvioni, siccità, epizoozie, ecc.). Per tali aziende, gli eventuali maggiori profitti derivanti dall’attività agricola connessa di produzione di energia possono aver rappresentato un elemento chiave per la loro sopravvivenza; l’eventuale rimborso al GSE potrebbe determinare una grave e irrimediabile crisi per questi soggetti.