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Vaccinazione anti Covid obbligatoria per gli ultra 50enni



Da sabato 8 gennaio è in vigore il decreto legge 1/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che istituisce l’obbligo vaccinale per i soggetti che abbaino compiuto 50 anni di età.
L’obbligo è in vigore dall’8 gennaio al 15 giugno 2022. Conseguentemente, dal 15 febbraio 2022, sarà necessario, per accedere ai luoghi di lavoro, possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (cd. super-green pass).
Il decreto-legge introduce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 (stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) e 35 (stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) del Testo Unico immigrazione, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Nel caso in cui si è contratta l'infezione da SARS-CoV-2, la vaccinazione sarà differita fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute
È prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale. La sanzione è erogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, previa comunicazione agli inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio, con la concessione del termine di 10 giorni per dimostrare l’insussistenza dell’obbligo per motivi sanitari (o l’avvenuta vaccinazione).