Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro: aggiornamenti
Il 17 novembre la Camera ha approvato le modifiche al Decreto Legge 127/2021 quello che per intenderci ha introdotto l’obbligo dal 15 ottobre di possedere ed esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Le novità approvate e già attive sono le seguenti:
al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli quotidiani da parte dei rispettivi datori di lavoro;
per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata presentazione del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per tali datori di lavoro, il contratto di sostituzione del dipendente senza Green pass, diversamente da quanto previsto in precedenza, potrà essere rinnovato più volte, purché entro il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni lavorativi;
la scadenza della validità del Green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’azienda utilizzatrice ed è onere dell’agenzia somministratrice informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.