Pensioni 2025, arriva il riscatto dei contributi non versati
Il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi.
L’art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La costituzione di rendita vitalizia è, quindi, lo strumento per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore. Essa consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.
Questo strumento può essere attivato solo dal datore di lavoro.
Come chiarito dall’Istituto Previdenziale, la costituzione della rendita vitalizia, per effetto delle modiche apportate dal Collegato Lavoro, potrà essere richiesta:
· dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
· dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
· dai superstiti del lavoratore.
Dunque, sia il datore di lavoro o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia reversibile, a condizione che forniscano la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.
Sul piano operativo, si evidenzia, la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).
L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa, redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
Il legislatore ha, infatti, inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie: l’esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa.
Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.