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Granaio Italia: prorogata al 31 luglio 2025 l’applicazione delle sanzioni


Con il Decreto Ministeriale del 1° ottobre 2024, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha disciplinato le modalità operative per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. Il Decreto Ministeriale, in particolare, ha imposto l’annotazione, in un apposito registro telematico, delle produzioni cerealicole che superano determinate soglie.
Il mancato rispetto di tali obblighi di registrazione comporta l’applicazione di gravose sanzioni amministrative che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 202/2024, troveranno concreta applicazione solo a partire dal prossimo 1° luglio 2025.
Le disposizioni definiscono l’ambito di applicazione delle produzioni cerealicole soggette a registrazione, disciplinando altresì le modalità di tenuta del Registro telematico dei cereali, realizzato in ambito SIAN.
Tra gli operatori tenuti all’iscrizione al SIAN rientrano le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono o cedono uno o più dei seguenti prodotti:
• frumento duro;
• frumento tenero e frumento segalato;
• granturco;
• orzo;
• farro;
• segale;
• sorgo;
• avena;
• miglio e scagliola.
Dall’ambito di applicazione del decreto sono espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali.
Sono invece escluse dall’obbligo di registrazione le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi.
Inoltre, oltre ai cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda, non sono soggette ad annotazione le operazioni di carico e scarico:
• effettuate da operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
• relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, in particolare, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
In ogni caso, gli operatori assoggettati ai nuovi obblighi, ossia, in buona sostanza, i cerealicoltori che dopo la raccolta stoccano nel proprio magazzino aziendale i cereali raccolti, devono effettuare la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale, comunitaria ed extracomunitaria entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di carico e scarico.
Tuttavia, gli operatori devono registrare sul portale SIAN, le sole operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
• 30 tonnellate annue per il frumento duro;
• 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
• 80 tonnellate annue per il mais;
• 40 tonnellate annue per l’orzo;
• 60 tonnellate annue per il sorgo;
• 30 tonnellate annue per l’avena;
• 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
I soggetti che non ottemperano agli obblighi di registrazione di cui sopra sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, che variano da 500 a 4.000 euro, irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ossia dall’autorità competente allo svolgimento dei controlli.
Il decreto ha previsto l’irrogazione delle sanzioni a decorrere dal 1° marzo 2025. Ora, l’art. 19, D.L. n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha prorogato al 1° luglio 2025 il termine a partire dal quale saranno irrogate le sanzioni amministrativa in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in esame.